Determinazione del “clima acustico ambientale”, così come stabilito nell’articolo 4 del D.G.R. 8 Marzo 2002

 

La relazione tecnica del clima acustico ambientale, di cui alla legge 447/95 art.8, comma 4, e art. 5 della Legge Regionale 13/2001, conterrà:


i dati del committente e della società incaricata per la costruzione dell’opera edilizia;
l’indicazione dell'area nella quale è prevista l’opera edilizia e le aree ad essa confinanti, individuata nel piano regolatore generale;
la planimetria, in scala adeguata, dei luoghi interessati dall’intervento edilizio per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona di interesse, dove verranno indicati gli ambienti abitativi vicini e preesistenti rispetto al nuovo intervento e le eventuali sorgenti di rumore presenti nell’area, con la relativa classificazione acustica;
la descrizione dell’intervento edilizio di progetto, con gli elaborati tecnici di dettaglio (pianta, prospetti e sezioni);
la descrizione della tipologia costruttiva di massima (numero piani fuori terra, superfici interne, materiali edili, etc.).


Per la valutazione dei risultati, acquisiti durante le campagna di misura, verranno adottati i principi tecnici contenuti nella Legge n°447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e quanto disposto nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 successivamente modificato, per quanto riguarda i limiti di esposizione, dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (valori limite di immissione e di emissione).

 

Stesura della relazione previsionale di impatto acustico delle opere edili previste, in deroga ai limiti acustici territoriali.

 

L’attività lavorativa, per la stesura della relazione previsionale di impatto acustico delle lavorazioni edili, in deroga ai limiti acustici nel particolare, si compone del sopralluogo, durante il quale verranno acquisite le misure fonometriche e dell’acquisizione di tutte le informazioni relative ai cicli lavorativi ed alle macchine operatrici che verranno utilizzate nell’attività di cantiere.


La relazione tecnica che ne consegue conterrà:


la planimetria dell’area di interesse, in scala adeguata (1:1000 o 1:2000), in cui verranno posizionate le sorgenti acustiche preventivamente classificate ed i punti di misura acquisiti;
la classificazione dei luoghi relativa:


alla tipologia della zona urbanistica (ai sensi dell’art. 6 del DPCM 1/3/91) nella quale ricadono gli edifici interessati;
ai relativi limiti assoluti di immissione espressi in Leq (dB(A)) secondo quanto contenuto nel  DPCM 14/11/97 (art. 3 tab. C);
alle sorgenti acustiche presenti e previste;
all’individuazione di recettori di “Classe 1”, se presenti, così come indicato nella tabella allegata al DPCM 14/11/97;
alla posizione della attività di lavoro all’interno dell’area di pertinenza, precisando le distanze tra recettori e sorgenti;
la classificazione delle macchine utensili (tipologia, potenza impiegata, fattore di contemporaneità, etc.)
 gli interventi di mitigazione previsti;
la posizione e la tipologia della misura (nell’intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz);
le schede tecniche delle misure fonometriche acquisite nelle aree di maggiore disturbo e realizzate, comunque, secondo le metodologie di misura di cui al D.M. 16/3/98;
l’elaborazione, secondo quanto indicato di seguito:


analisi dei livelli LAimax e LAsmax e individuazione di eventuali componenti tonali;
caratterizzazione del rumore attraverso l’analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava;
confronto dei risultati ottenuti con quanto stabilito dalla normativa vigente;
valore previsionale atteso nell’area di interesse.

 

La documentazione di previsione di impatto acustico, sarà presentata al Dipartimento X, ai sensi dell'art. 8, della Legge 447/95. La stessa dovrà essere sottoscritta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere.