Il gas Radon 222 è uno dei gas radioattivi rari presenti in natura. Come tutti gli elementi radioattivi, prima di raggiungere una stabilità fisica, e quindi perdere l’energia atomica che lo contraddistingue, si trasforma in altri elementi (o figli), emettendo radiazioni ionizzanti nocive per l’organismo umano (patologie oncologiche dell’apparato respiratorio).


Uno dei figli del gas Radon 222 è il Piombo 210, che presenta un tempo di dimezzamento (tempo dopo il quale l’attività iniziale risulta dimezzata) di 25 anni. Ciò vuol dire che inalando il radon o i suoi figli, trasportati dalle polveri presenti nell’aria e fissate sui polmoni, si ha un continuo irraggiamento del tessuto polmonare interessato per molti anni con probabili conseguenze cancerogene per l’uomo (da studi statistici risulta c.a. il 10 % la percentuale dei casi di tumori polmonari presenti in Italia ed attribuibili al radon, pari a c.a. 4.000 casi/anno).

 

La pericolosità per l’uomo, pertanto, è dovuta alla continua esposizione dei polmoni da parte dei figli del gas Radon 222 inalati negli ambienti domestici e lavorativi.
 
In Italia, così come in Europa, le misure per quantificare il Radon eventualmente presente negli ambienti frequentati dalle persone, sono previste a livello normativo (D.Lgs. 230/95 - D.Lgs. 241/00 e s.m.i.). Tali misure risultano un obbligo per tutte quelle Aziende in cui è possibile prevedere una eventuale presenza di Radon (seminterrati ed aree costruite con materiali di origine vulcanica); Tali luoghi possono essere, ad esempio: catacombe, supermercati, banche, musei, terme, biblioteche, centri commerciali, uffici , civili abitazioni etc.


La normativa prevede il 28 febbraio 2004 quale data ultima per far eseguire le misure di gas Radon.

La sanzione prevista e': “arresto sino a tre mesi o ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni”.

Data la natura del gas Radon, i tempi e le modalità di misura risultano piuttosto lunghi e quantificabili da 3 a 12 mesi per ottenere informazioni significative sulla concentrazione presente nell’aria.

In base all’attuale normativa italiana, la figura professionale prevista, in caso di superamento dei livelli minimi consentiti, è l’Esperto Qualificato il quale, dovrà prevedere un piano di trattamento particolareggiato degli ambienti eventualmente contaminati.


PROTOCOLLO DELLA MISURA

In relazione ai tempi di misura, nell’Allegato 1-bis del D. Lgs 230/95 e s.m.i. il livello di azione per la concentrazione di radon (articolo 10-ter, commi 1 e 2) è fissato in termini di concentrazione di attività media annua.

 

Al fine di avere a disposizione una stima ragionevole della concentrazione del gas radon nell’ambiente di cui in oggetto, approfondendone, se necessario, la stessa campagna di misura con indagini più prolungate nel tempo, è possibile stimare in almeno tre mesi il tempo per la prima analisi.

 

Proposta di lavoro:

 

Prima fase fornitura e posizionamento in situ, nelle posizioni radioprotezionisticamente più significative, di un numero adeguato di dosimetri a traccia (per il monitoraggio a lungo termine – 3 mesi)


Seconda fase elaborazione dei dati e della relazione tecnica che conterrà:


il metodo di misura impiegato;
i punti di misura, individuati su opportuna planimetria;
i valori riscontrati espressi in Bq/m3, confrontati con quanto previsto dalla normativa in vigore;
i commenti e le soluzioni tecniche per ovviare ad eventuali superamenti dei limiti di legge;
i certificati di calibrazione degli strumenti di misura.